[ Home page ]
[ Chi siamo ]
[ Dove siamo ]
[ Contattaci ]
[ Numeri utili ]
Link utili:
[ Credito cooperativo ]
[ Fondi Aureo ]
[ Banca Agrileasing ]
[ Bcc Vita spa ]
[ Assimoco spa ]
[ Zurich Italia ]
|
Normativa antiriciclaggio
Con decorrenza 31 maggio 2010, l’importo limite di € 12.500 posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni bancari e circolari , di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a € 5.000.
Riepiloghiamo qui di seguito le disposizioni dell’art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’art. 20 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78.
A) Assegni bancari e circolari
Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”.
l’apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importi pari o superiori a € 5.000. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. In ogni caso sugli assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importo pari o superiore a € 5.000 deve essere apposta la clausola “NON TRASFERIBILE”.
Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente) non possono circolare ma possono essere girati unicamente ad una banca per l'incasso.
Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
B) Utilizzo di denaro contante e titoli al portatore
A partire dal 31 maggio 2010 il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 5.000. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificiosamente frazionato, è complessivamente pari o superiore a € 5.000. I trasferimenti oltre l’importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.
Informiamo infine che la normativa sopra citata prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.
Per ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi alla sua filiale.
|
|
lunedì 6 settembre 2010
Ore: 09.46
Internet Banking
Chi avesse problemi nella connessione o nell'utilizzo contatti l'Help Desk al numero 840.060.701.
Informative alla clientela
[ Trasparenza ]
[ Assicurazioni ]
[ Reclami ]
[ Contrasto Usura ]
[ Privacy ]
[ Antiriciclaggio ]
[ Mifid ]
[ Prestiti Obbligazionari ]
[ Depositi dormienti ]
[ Basilea2 - III Pilastro ]
|